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Presupposti per la deducibilità a fini IRES delle perdite su crediti
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Composizione |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG ED IRES – DETERMINAZIONE – ONERI - MINUSVALENZE |
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Reddito di impresa – Perdite su crediti – Deducibilità – Presupposti – Onere della prova. |
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Massima |
In tema di imposte sui redditi, in presenza di perdite su crediti, l'automatica deducibilità a fini IRES da parte del contribuente opera soltanto se il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale, mentre, in tutti gli altri casi, il contribuente deve fornire prova dell'effettiva riduzione di valore del credito e definitività della perdita, determinata nel suo preciso ammontare. (Fattispecie in cui la società contribuente aveva rinunciato al credito, senza fornire alcun elemento probatorio in ordine all’effettiva impossibilità di recupero, ivi comprese le esperite ed infruttuose attività recuperatorie, con conseguente illegittima deduzione della perdita). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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