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Estensibilità della sospensione “Covid” a tutti i termini di accertamento “in corso” durante tale periodo
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Composizione |
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ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINI DI DECADENZA |
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Obbligazioni tributarie - Accertamento - Disciplina emergenziale “Covid” – Termini – Sospensione. |
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Massima |
In tema di accertamento, la sospensione dei termini per l’attività degli uffici impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), introdotta dalla disciplina emergenziale connessa alla pandemia da “COVID-19”, non riguarda i soli accertamenti giunti a scadenza nel periodo di sospensione stesso, in quanto la norma dispone la sospensione della decorrenza di tutti i “termini in corso”. Ne consegue che sono quindi prolungati di 85 giorni i termini di decadenza previsti per l’emissione degli avvisi di accertamento ed in corso nel periodo in questione. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che la predetta sospensione è finalizzata a consentire all’amministrazione finanziaria un maggior lasso temporale per il compimento dei propri atti, sopperendo al rallentamento delle attività determinato dalle restrizioni imposte durante l’evento pandemico). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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