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L’Ufficio non deve provare la colpa del contribuente nell’irrogare le sanzioni
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Composizione |
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - SANZIONI |
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Obbligazioni tributarie – Violazione di norme tributarie - Sanzioni – Elemento soggettivo. |
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Massima |
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’Amministrazione non deve fornire specifica prova della colpa del contribuente, trattandosi di conseguenza ex lege della violazione accertata. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che restano salvi la facoltà ed onere del contribuente di provare i presupposti di non punibilità contemplati dalla legge). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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