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Tributi locali: decadenza dalla potestà di accertamento e di irrogazione delle sanzioni
Corte di Giustizia di II Grado del Lazio - Sentenza del 26/03/2025, n. 2016
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Composizione |
Liotta Marcello (Pres.) – Frattarolo Francesca Maria (Rel.) – Monaca Giovanni |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) |
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Potestà di accertamento – Rettifica – Contestazione – Irrogazione di sanzioni – Termine di decadenza – Individuazione - Fattispcie |
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Massima |
In tema di tributi locali, gli enti impositori, ai sensi dell’art.1, comma 161, l. 27 dicembre 2006 n. 296, devono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, entro il quale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. (Fattispecie in tema di I.M.U.) |
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Rif. normativi |
art.1, comma 161, l. 27 dicembre 2006 n. 296 - artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni |
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Conformità |
Cass., sez. V, 25/01/2023, n. 2321 – Cass., sez. VI, 02/11/2028, n 28043 |
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Anno pubb. |
2025 |
