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Litisconsorte necessario: omessa notifica del ricorso introduttivo
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. XI - Sentenza del 26/03/2025 n.2003 |
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Composizione |
Sorrentino Federico (Pres.) – Blasi Luca Maria (Rel.) – Chiappinello Agostino |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Processo tributario – Litisconsorzio necessario – Pretermissione di litisconsorte necessario - Difetto di contraddittorio – Rimessione al giudice di primo grado – Fattispecie |
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Massima |
In tema di litisconsorzio necessario nel processo tributario, ai sensi dell’art. 14, comma 6-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e succ. mod.) va rimesso al giudice di primo grado il giudizio nel quale, avendo la parte ricorrente eccepito la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell’atto presupposto, il ricorso non sia stato proposto, oltre che nei confronti del soggetto che ha emesso la cartella di pagamento, anche nei confronti dell’ente impositore che ha emesso l’atto presupposto di detta cartella. (In motivazione è precisato che quest’ultimo, una volta incardinato di nuovo il giudizio dinanzi al giudice di primo grado, potrà produrre i documenti a sostegno delle proprie difese, non incontrando i limiti dell’art. 59 d.lgs. 32 dicembre 1992 n. 546, disposizione relativa al giudizio di appello). |
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Rif. normativi |
Art. 14, comma 6 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 - Art. 59 d.lgs. 32 dicembre 1992 n. 546 - Art.1 d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
