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Accertamento induttivo ed obbligo di determinazione dei costi
Sentenza del 24/02/2025, dep. 22/04/2025, n. 2611/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5. |
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Composizione |
Pres. Est. Reali |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO
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TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento d’ufficio - Criteri - Determinazione dei costi - Necessità – Fattispecie.
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Massima |
Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. (Fattispecie relativa a reddito derivante da attività di carattere preminentemente intellettuale, nella quale la Corte territoriale, pur ribadendo il principio di diritto, ha tuttavia rigettato il motivo di appello del contribuente, osservando come né durante l’accertamento, né in sede contenziosa, era emerso o - comunque - era stato anche solo indicato dal contribuente medesimo un qualche criterio presuntivo in base al quale poter computare i costi da questi sostenuti). |
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Rif. normativi |
Cost.. art. 53 DPR 29/09/1973 n. 600 artt.38, 39, 41 |
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Rif. giurisprudenziali |
Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021.Rv. 660477 – 01 Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018. Rv. 651111 – 01. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1506 del 20/01/2017. Rv. 642453 - 01
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Anno pubb. |
2025 |
