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Processo tributario e divieto di reformatio in peius: in mancanza di appello incidentale, la decisione di secondo grado non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole alla controparte di quanto non lo fosse stata la sentenza impugnata.
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 051 POTERI DEL COLLEGIO - 140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA |
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La questione all’attenzione della Suprema Corte trae origine da una sentenza di appello con cui il giudice, nel rigettare l’impugnazione proposta dal contribuente, aveva confermato in toto l’accertamento dell’Ufficio, così riformando di fatto, in mancanza di impugnazione incidentale, la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso tributario. |
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Nel contesto di una controversia tributaria, la Corte tributaria di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso di un contribuente. In particolare, era stato rideterminato il reddito per un dato anno d’imposta che in sede di accertamento di tipo analitico-induttivo (ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73 e basato sull’applicazione di uno studio di settore) era stato oggetto, da parte della Amministrazione finanziaria, di una maggiore determinazione a fronte di una dichiarazione per quella annualità pari a zero e delle dichiarazioni per le annualità precedenti e successive indicanti redditi significativi. Il giudice d’appello, pur confermando la decisione di primo grado, aveva evidenziato che le giustificazioni addotte dal contribuente in merito alla mancata produzione di reddito per l’anno in questione erano già state oggetto di contraddittorio prima della notifica dell’avviso di accertamento e di esse si era già tenuto conto. Inoltre, la Corte territoriale aveva stabilito che le differenze tra le rimanenze iniziali e finali non potevano essere qualificate come un costo, ed aveva valorizzato la presenza incontestata di ingenti redditi dichiarati per le annualità precedenti e successive a quella sotto accertamento. Avverso questa decisione, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, sollevando una censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. (ultra-petizione). In particolare, il ricorrente lamentava che la sentenza di secondo grado aveva riformato la decisione di primo grado in senso a lui sfavorevole, confermando integralmente l’atto impugnato, nonostante l’Ufficio non avesse proposto alcun appello incidentale avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto parzialmente il ricorso. La Suprema Corte, accogliendo tale motivo di censura, ha ribadito con fermezza che il divieto di reformatio in peius opera pienamente anche nel processo tributario. Ha precisato infatti che, una volta definito il quantum devolutum (ovvero l’ambito della controversia sottoposta al giudice di appello) in assenza di un’impugnazione incidentale da parte della parte parzialmente vittoriosa, la decisione di secondo grado non può essere più sfavorevole all’appellante e più favorevole alla controparte di quanto non lo fosse stata la sentenza impugnata. Qualora ciò avvenga, come nel caso di specie, la pronuncia di secondo grado incorre nel vizio di extra-petizione, avendo il giudice pronunciato oltre i limiti delle domande formulate dalle parti, in violazione del principio dispositivo. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 12275 del 18/05/2018 (Rv. 648371 - 01) |
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Rif. normativi |
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2; c.p.c. artt. 112, 329, 342. |
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Dati sentenza |
Cass., Sez. Trib., Ordinanza n. 13325 del 12 marzo 2025, dep. 19 maggio 2025. |
Redattore: Stanislao De Matteis
