Maggio 2025

Monday 19 May 2025 09:11

RECLAMO MEDIAZIONE EX ART. 17BIS, D.LGS. N. 546/1992: QUALI LIMITI ALLA PROPONIBILITA' DELL'APPELLO NEL CASO IN CUI IL GIUDICE TRIBUTARIO ABBIA ACCOLTO IL RICORSO IN CONFORMITA' AI CONTENUTI DELLA PROPOSTA?

 

 

 

Reclamo mediazione ex art. 17bis, d.lgs. n. 546/1992: quali limiti alla proponibilità dell’appello nel caso in cui il giudice tributario abbia accolto il ricorso in conformità ai contenuti della proposta?

 

 

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IN GENERE

 

La questione all’attenzione della Suprema Corte trae origine dall’accoglimento di un ricorso tributario nei termini della proposta di mediazione del contribuente non accettata dall’Ufficio. Il dubbio riguardava la possibilità per il contribuente di proporre appello avverso tale sentenza per ottenere un risultato ancora più favorevole.

 

La Corte di cassazione, in mancanza di precedenti specifici, ha dato al quesito risposta positiva, ritenendo che l’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, del ricorso originario in conformità alla proposta di mediazione formulata dal contribuente ex art. 17-bis, d.lgs. n. 546/1992, non accettata dall’Ufficio, non preclude la possibilità, in capo al contribuente, di proporre appello avverso la detta sentenza onde ottenere effetti favorevoli più ampi di quelli conseguenti alla proposta di mediazione, salvo il caso in cui abbia limitato la propria doglianza nel ricorso/reclamo negli stessi sensi di cui alla sua proposta di mediazione.

Il percorso logico-giuridico seguito dalla Cassazione si basa sull'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 17-bis, sulla distinzione tra la fase amministrativa della mediazione e la successiva fase giurisdizionale, e sulla constatazione dell'assenza di norme che limitino le pretese del contribuente in giudizio in base al contenuto di una proposta di mediazione non accettata. La Corte valorizza il diritto del contribuente ad ottenere piena tutela giurisdizionale, che non può essere compresso da una proposta di mediazione fallita e da un accoglimento in primo grado limitato a quella proposta.

È un punto interessante che chiarisce un aspetto non esplicitamente disciplinato dalla norma sulla mediazione tributaria. La Cassazione sottolinea come la ratio dell'istituto della mediazione sia quella di favorire un accordo stragiudiziale, ma non di limitare le successive pretese in sede giudiziale qualora l'accordo non si raggiunga.

All’esito del ragionamento, il principio di diritto affermato è che l'accoglimento del ricorso in primo grado nei termini della proposta di mediazione non preclude al contribuente di appellare per ottenere maggiori benefici, a meno che il contribuente non abbia limitato in partenza le proprie pretese a quanto indicato nella proposta.

 

Riferimenti Giurisprudenziali

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Rif. normativi

D.Lgs. n. 546/1992, art. 17-bis; D.Lgs. n. 546/1992, art. 53.

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Ordinanza n. 12770 del 14 aprile 2025, dep. 13 maggio 2025.

 

 Redattore: Cons. Stanislao De Matteis