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Magazzini strumentali alla produzione: limiti di assoggettabilità alla parte variabile della TARI |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Aree adibite a magazzini - Assoggettabilità alla parte variabile del tributo – Esclusione - Condizioni – Oneri probatori.
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In tema di TARI, l’art. 1, c. 649 della l. 147 del 2013 e succ. mod. si interpreta nel senso che non si tiene conto, nella determinazione delle superfici assoggettate al tributo, di quelle parti ove si formano “in via prevalente e continuativa” rifiuti speciali; ricade sul contribuente l’onere di provare che fra le aree produttive ed i locali adibiti a deposito di materiali vi sia un collegamento funzionale ed esclusivo tale da consentire l’assimilazione dei secondi alle prime e che il trattamento dei rifiuti sia avvenuto in conformità con la normativa vigente. |
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La Corte di cassazione, in mancanza di precedenti specifici, ha fissato i limiti interpretativi dell’art. 1, c. 649, l. n. 147 del 27 dicembre 2013, così come modificati dall’art, 2, c. 1, l. n. 68 del 2 maggio 2014, ribadendo in sostanza la lettura già datane dal MEF con Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014. Pertanto, la questione dell’assoggettabilità o meno a tributo delle aree adibite a magazzini strumentali alla produzione ed allo stoccaggio dei prodotti finiti è stata risolta nel senso che, ai fini dell’esonero dall’imposta, devono ricorrere quattro presupposti: 1) che il collegamento tra luogo di produzione e magazzini sia funzionale; 2) che detto collegamento sia esclusivo: 3) che i rifiuti speciali siano prodotti in via prevalente e continuativa; 4) che il trattamento dei rifiuti speciali avvenga in conformità con la normativa vigente. La sentenza ha - altresì - precisato che il magazzino deve essere “servente” rispetto all’opificio ed essere “esclusivamente connesso all’attività produttiva”, cioè non adibito ad altro. In ogni caso l’esenzione riguarda la sola parte variabile dell’imposta, essendo sempre dovuta quella fissa. In linea con le generali regole ermeneutiche in tema di esenzione, incombe sul contribuente la prova del collegamento funzionale e continuativo tra magazzini e luoghi di produzione nonché la prova dei caratteri di prevalenza e continuità di quest’ultima. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Vedasi: Sez. 5 - , Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024 - (Rv. 671238 - 01) Sez. 5 - , Ordinanza n. 8753 del 28/03/2023 - (Rv. 667356 - 01) Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022 (Rv. 665315 - 01)
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Rif. normativi |
Art. 1, c. 649, l. n. 147 del 27 dicembre 2013; Art, 2, c. 1, l. n. 68 del 2 maggio 2014 Risoluzione MEF n. 2/DF del 9 dicembre 2014 |
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Dati sentenza |
Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 11476 del 12 febbraio 2025, dep. 1° maggio 2025. |
Redattore: Cons. Fulvio Baldi
