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Raddoppio dei termini di accertamento anche per gli interessi su attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata
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TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Termini di decadenza - Raddoppio - Interessi su disponibilità finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata - Applicabilità.
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Il raddoppio dei termini di decadenza per la notifica degli atti di accertamento trova applicazione anche con riferimento al recupero a tassazione di interessi su investimenti e attività finanziarie costituiti o formati in Stati a regime fiscale privilegiato e non dichiarati in Italia. |
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La massima enunciata rappresenta logico e coerente corollario di princìpi di diritto già affermati dal giudice della nomofilachia, stavolta applicati alla ripresa a tassazione di interessi su investimenti formati in Stati a fiscalità privilegiata (nella specie, interessi su somme depositate presso istituti di credito aventi sede nella Repubblica di San Marino). La decisione in commento muove dalla natura procedimentale (escludente la regola del tempus regit actum) delle disposizioni dettate dall’art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 78 del 2009, relative al raddoppio dei termini di decadenza per la notifica di atti di accertamento del reddito presuntivamente evaso e degli atti di irrogazione delle sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di dichiarazione delle disponibilità finanziarie detenute all’estero. La sentenza ribadisce poi l’operatività del raddoppio dei termini ad ogni ipotesi di accertamento su base presuntiva: di natura legale (come nel caso di attività finanziarie detenute in paesi della c.d. black list, presuntivamente considerate dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009 provento di redditi sottratti a tassazione) oppure semplice ed ordinaria, purché qualificata da gravità, precisione e concordanza. Sulla base di tali premesse, conclude per l’applicabilità dei termini duplicati alla ripresa a tassazione degli interessi sulle disponibilità finanziarie formate nei c.d. paradisi fiscali, sul rilievo che di queste ultime la legge (precisamente, l’art. 6 del d.l. n. 167 n. 1990) presume, salvo prova contraria, la natura fruttifera, determinandone anche la misura (pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta).
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Cass., sez. trib., 1° luglio 2024, n. 18069; Cass., sez. trib., 1° luglio 2024, n. 18061; Cass., sez. trib., 1° febbraio 2024, n. 2990; Cass., sez. trib., 23 giugno 2021, n. 17928; Cass., sez. trib., 14 novembre 2019, n. 29632. |
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Rif. normativi |
Art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 Art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 Art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167 |
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Dati sentenza |
Cass., sez. trib., ord. 7 maggio 2025, n.11987 |
Redattore: Ida RAIOLA
