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E’ costituzionalmente illegittima la normativa sull’addizionale provinciale relativa all’accisa sull’energia elettrica |
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TRIBUTI –– ACCISA SULL’ENERGIA ELETTRICA – ADDIZIONALE PROVINCIALE - Fondamento - Requisiti - Condizioni. |
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Gli Stati membri possono introdurre imposte indirette sul consumo di energia elettrica, ulteriori rispetto alle accise, ma le imposte addizionali devono avere una finalità specifica e rispettare le regole di imposizione dell’Unione Europea applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. |
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La Corte Costituzionale ha dichiarato che la normativa relativa all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, contenuta nell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, viola gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Consulta ha infatti affermato che affinché gli Stati membri possano introdurre, sul consumo di energia elettrica, imposte indirette ulteriori rispetto alle accise occorrono due condizioni, applicabili cumulativamente, in quanto le imposte addizionali devono: 1) avere una finalità specifica; 2) rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. L’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica, dal momento che la normativa di riferimento prevede solo una generica destinazione del gettito dell’addizionale provinciale in favore delle Province, per assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali; tale finalità è in contrasto con la normativa euro-unitaria in quanto non in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio. Nella normativa posta al vaglio della Consulta non è peraltro riscontrabile neanche un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione, che consiste nella riduzione dei costi ambientali specificatamente connessi al consumo dell’energia elettrica su cui grava. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
CGUE, sentenze 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet, 24 febbraio 2000, C434/97, Commissione/Francia, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, 25 luglio 2018, causa C-103/17, La Messer France SAS; Cass. sez. tributaria, ord. n. 24373/2024 e sent. n. 16142/2020. |
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Rif. Normativi |
D.L. n. 511/1988, art. 6, commi 1, lettera c), e 2 Direttiva 2008/118/CE, art. 1, paragrafo 2 |
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Dati sentenza |
Corte Cost. Sentenza n. 43 del 24 febbraio 2025, dep. 15 aprile 2025. |
Redattore: Pres. Roberto Proietti
