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Attività di custodia e deposito per conto terzi: imponibilità IVA Sentenza del 16/01/2025, n. 1/37 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.
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Composizione |
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IVA – OPERAZIONI IMPONIBILI – TERRITORIALITA’ |
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Porti - Servizi di deposito e movimentazione merci – IVA – Regime agevolativo.
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Massima |
In tema di IVA, i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, che riflettono, direttamente, il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari non sono imponibili ai fini I.V.A., in quanto difetta il requisito della territorialità, attesa la particolare attinenza al movimento internazionale di persone e mezzi, con conseguente assoggettamento alla disciplina degli scambi internazionali (In applicazione di tale principio, la Corte, considerata la speciale disciplina delle prestazioni di servizi relative al movimento dei beni nei predetti luoghi, ha ritenuto che le prestazioni eseguite nell’ambito portuale non fossero imponibili I.V.A. a prescindere dal committente, anche quando tali servizi attengano a beni in importazione e siano effettuati per conto di committenti italiani).
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Rif. Normativi |
d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 9, comma 1. |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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