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Trattamento pensionistico complementare: tassazione agevolata Sentenza del 14/01/2025, n. 9/25 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna
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Composizione |
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IRPEF – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – TRATTAMENTI PENSIONISTICI E ASSIMILATI |
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Previdenza integrativa – Fondo integrativo per il personale con rapporto di impiego INPS – Tassazione agevolata – Disciplina ratione temporis.
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Massima |
In materia di fondi previdenziali integrativi, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che, entro tale data, risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni, entro il 31/12/2006, si applica il regime tributario vigente alla predetta data. Per i "vecchi iscritti", compresi quelli alla gestione speciale istituita presso l'INPS, soppressa dal 1/01/1999, è inapplicabile ratione temporis il nuovo sistema di tassazione agevolata, in vigore dal 1/01/2007 (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della richiesta di rimborso avanzata dal contribuente). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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