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Comunicazione preventiva di irregolarità e redditi dichiarati senza versamento imposta Sentenza del 20/01/2025, n. 204 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia |
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Composizione |
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ACCERTAMENTO IMPOSTE REDDITI – MODALITA’ – CONTROLLO AUTOMATIZZATO |
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Redditi soggetti a tassazione separata – Dichiarazione – Omesso versamento dell’imposta – Iscrizione a ruolo senza comunicazione preventiva di irregolarità – Legittimità.
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Massima |
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la comunicazione preventiva di irregolarità, che deve precedere l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, non è necessaria in caso di omesso versamento dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata esposti dal contribuente nella dichiarazione, atteso che, in tal caso, non vi è un errore del contribuente o un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione che debba essere preventivamente portato a conoscenza del contribuente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’eventuale mancanza della comunicazione di irregolarità ha rilievo solo in relazione al regime sanzionatorio, in quanto la sua omissione preventiva, impedisce al contribuente di accedere al regime sanzionatorio premiale disciplinato dall’art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/1997, che prevede l’irrogazione, per il tramite esclusivo dell’avviso bonario, delle sanzioni nella misura del 10% dell’imposta non pagata in luogo del 30% previsto altrimenti dall’articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997, ciò determinando una lesione della sfera patrimoniale del contribuente). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
