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Sentenza del 16/01/2025, n. 2/24 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
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Composizione |
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IRES – IRAP - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI |
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Società – Amministratore unico – Polizze assicurative sulla vita – Premi – Indeducibilità.
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Massima |
In materia di IRES e di IRAP, non sono deducibili dalla società i premi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, trattandosi di costi non diretti alla produzione del reddito, che non sono nemmeno configurabili quali spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l’assicurazione prevista da apposita norma, poiché, all’eventuale verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento resta di esclusiva spettanza della società. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto indeducibili i costi relativi ai premi assicurativi in contestazione, a maggior ragione in quanto non erano, puntualmente, distinte la componente relativa al rischio demografico rispetto alla componente finanziaria della polizza). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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