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In assenza di chiamati all’eredità nessun obbligo di pagamento delle imposte di successione per il curatore dell’eredità giacente
Sentenza del 08/01/2025, n. 17/76 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
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Composizione |
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IMPOSTA DI SUCCESSIONE – SOGGETTI PASSIVI |
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Imposta di successione, ipotecaria e catastale – Curatore eredità giacente – Mancanza di chiamati all’eredità – Obbligo di versamento - Esclusione
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Massima |
In tema di imposte di successione, il curatore dell’eredità giacente, pur restando obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 345, non è tenuto al pagamento delle relative imposte nel caso in cui non vi siano chiamati all’eredità. Ed invero, egli è in tal caso detentore dei beni sino all’accettazione dell’eredità o alla sua devoluzione allo Stato ma non ne ha il possesso che, in base all’art. 36 co. 3 D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 345, è presupposto dell’obbligazione tributaria. |
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Rif. Normativi |
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Correlata |
Cass. civ., Sez. V, n. 16428 del 15/07/2009; Cass. civ., Sez. V, ord., n. 27081 del 18/10/24; Cass. civ., Sez. V, ord., n. 28869, del 08/11/2024 |
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Anno pubb. |
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