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Inutilizzabilità della documentazione ingiustificatamente non prodotta in sede di contraddittorio amministrativo
Sentenza del 06/03/2025, n. 2046 (dep. 26/03/2025) Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.
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Composizione |
Pres. Lunerti, Est. Baldovini |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE
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Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Irrilevanza di un comportamento colposo. |
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Massima |
Il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, opera anche nei casi in cui il contribuente li sottragga all'accertamento per errore non scusabile, di diritto o di fatto, dovuto a dimenticanza, disattenzione, o carenze organizzative ed amministrative (In applicazione del principio, la Corte di secondo grado del Lazio ha ritenuto la totale inutilizzabilità probatoria della documentazione addotta a giustificazione delle movimentazioni finanziarie riprese a tassazione, in quanto documentazione prodotta solo in corso di causa dalla contribuente appellata e non fornita in sede di contraddittorio amministrativo per la dichiarata difficoltà di reperirla). |
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Rif. normativi |
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5 D.P.R., n. 600 del 1973, art. 32 |
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Conformità |
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4662 del 21/02/2024, Rv. 670369 - 01) |
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Anno pubb. |
2025 |
