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Pagamento del contributo unificato e motivi aggiunti nel procedimento amministrativo
Sentenza del 14/11/2024, n. 409 (dep. 21/03/2025) Corte di Giustizia Tributaria di primo di Latina, sez. 1 |
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Pres. Est. D’Auria |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 038 ATTI ESENTI |
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Contributo unificato - Giudizio amministrativo - Ricorso contenente motivi aggiunti - Debenza - Condizioni - Fattispecie. |
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Massima |
Al fine di verificare la debenza del contributo unificato sul ricorso amministrativo contenente motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a., conformemente alla giurisprudenza dell'Unione europea (sentenza CGUE 6 ottobre 2015, C-61/14), occorre accertare se tali motivi determinino o meno un considerevole ampliamento del thema decidendum della causa principale e se il ricorso aggiuntivo abbia o meno ad oggetto uno o più atti in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con il provvedimento originariamente impugnato, dando luogo a una connessione cd. forte di cause. (In una fattispecie di ricorso originario per l’annullamento di provvedimento comunale di sospensione della attività di deposito di oli minerali, oggetto di sospensiva da parte del Tar per omessa comunicazione al destinatario della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, la Corte tributaria territoriale ha escluso l’obbligo di pagamento del contributo unificato a seguito della presentazione di motivi aggiunti presentati contro nuovo provvedimento comunale di sospensione meramente reiterativo del precedente). |
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Rif. normativi |
D. Lgs. 02/07/2010, n. 104 art. 43 DPR 309/05/2002, n. 115, art. 13 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conformi: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2640 del 29/01/2024, Rv. 670208 - 01 Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27168 del 21/10/2024 Rv. 672723 - 01 Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23873 del 29/10/2020, Rv. 659348 – 01
Vedi: CGUE, sentenza 6 ottobre 2015, causa C-61/14 |
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Anno pubb. |
2025 |
