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L’obbligo dichiarativo è condizione per l’agevolazione sull’IMU
Sentenza del 30.1.2025 n 1279 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 21 |
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Composizione |
Presidente Ottavio Picozzi Relatore Ottavio Picozzi |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Avviso di accertamento IMU - Agevolazione – Limiti e condizioni - Fattispecie |
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Massima |
In tema di imposta municipale propria (IMU), in base al combinato disposto degli articoli 13 DL n. 201/2011 e 8 e 9 DLgs n. 23/2011, condizione necessaria per l’ottenimento della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, è l’obbligo dichiarativo, consistente in un preciso e specifico onere formale, espressamente previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito da altre forme di denunce o superato dalla circostanza che il Comune fosse a conoscenza aliunde dei fatti che comportano l’esenzione dal pagamento dell’imposta. (Nella specie è stato affermato che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art 14 preleggi sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
Cass Sez. VI ord. n. 21465/2020 |
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Anno pubb. |
2025 |
