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È valida la notifica mediante un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi
Sentenza del 20.12.202 n 16102/2024 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 7 |
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Composizione |
Presidente Michelangelo Francavilla Relatore Michelangelo Francavilla |
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77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Notifica mediante indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi – Nullità – Esclusione - Ragioni
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Massima |
La notifica mediante un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all’oggetto dell’atto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla legge 53/1994, art 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica, può essere utilizzato anche l’indice di cui al d.lgs. 82/2005, art 6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
