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Nel processo tributario il giudice deve attenersi all'esame delle doglianze dedotte in ricorso
Corte di Giustizia Tributaria del Lazio – Sez. XI - Sentenza del 25/03/2025 n. 2002
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Composizione |
Perla Pietro (Pres.) – Marini Angela Maria (Rel.) - Scarzella Fabrizio |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Procedimento tributario - Nuovi motivi e nuove eccezioni - Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti – Fondamento |
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Massima |
Nel processo tributario, le eccezioni ulteriori rispetto a quelli formulate nell’atto introduttivo vanno fatte valere nelle forme di cui agli artt. 24, comma 4 e 20, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, risultando inammissibili se proposte in primo grado con memoria non notificata alla controparte e riproposte in appello in violazione dell’art. 58 d.lgs n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023 (recante Disposizioni in materia di contenzioso tributario), applicabile per i giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024. Ne consegue che, se le ulteriore doglianze non siano state prospettate nelle prescritte forme dei motivi aggiunti, legittimamente il giudice può limitare la propria delibazione ai soli motivi dedotti nel ricorso introduttivo. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 05/09/2024, n. 23856; Id., sez. V., Sez. V, 22/09/2011, n. 19337; Id., Sez. V, 02/07/2014, n. 15051; Id, Sez. V, Sentenza del 15/10/2013, n. 23326 |
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Anno pubb. |
2025 |
