Aprile 2025

Monday 14 April 2025 08:36

NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDICE DEVE ATTENERSI ALL'ESAME DELLE DOGLIANZE DEDOTTE IN RICORSO

 

 

 

Nel processo tributario il giudice deve attenersi all'esame delle doglianze dedotte in ricorso

 

Corte di Giustizia Tributaria del Lazio – Sez. XI - Sentenza del 25/03/2025 n. 2002

 

Composizione

Perla Pietro (Pres.) – Marini Angela Maria (Rel.) - Scarzella Fabrizio

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Procedimento tributario - Nuovi motivi e nuove eccezioni - Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti – Fondamento

Massima

Nel processo tributario, le eccezioni ulteriori rispetto a quelli formulate nell’atto introduttivo vanno fatte valere nelle forme di cui agli artt. 24, comma 4 e 20, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, risultando inammissibili se proposte in primo grado con memoria non notificata alla controparte e riproposte in appello in violazione dell’art. 58 d.lgs n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023  (recante Disposizioni in materia di contenzioso tributario), applicabile per i giudizi instaurati dopo il 4 gennaio 2024. Ne consegue che, se le ulteriore doglianze non siano state prospettate nelle prescritte forme dei motivi aggiunti, legittimamente il giudice può limitare la propria delibazione ai soli motivi dedotti nel ricorso introduttivo.

Rif. Normativi

  • Art. 24 D lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
  • Art. 58 D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 05/09/2024, n. 23856; Id., sez. V., Sez. V, 22/09/2011, n. 19337; Id., Sez. V, 02/07/2014, n. 15051; Id,  Sez. V, Sentenza del 15/10/2013, n. 23326

Anno pubb.

2025