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Condizioni di fruibilità della compensazione orizzontale tra imposte
Sentenza del 28/2/2025, n. 591 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.
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Composizione |
Presidente e Relatore: Renato Colavolpe |
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178 211 - 178 1 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 2 IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - 3 VALUTAZIONE DEL REDDITO - 4 DETRAZIONI – 5 COMPENSAZIONE |
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Compensazione orizzontale tra imposte – Dichiarazione e visto di conformità – Identità del professionista – Necessità – Sussistenza |
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Massima |
Per poter fruire della c.d. compensazione orizzontale tra imposte di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 è necessaria l’identità soggettiva tra il professionista abilitato che predispone e trasmette la dichiarazione e colui che appone il visto di conformità con funzione di operare un controllo anticipato sull'esistenza e sulla spettanza del credito, non potendo essere effettuata da altro professionista poiché si tratta di norma eccezionale che non consente di richiamare la giurisprudenza sugli errori formali.
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Rif. normativi |
Artt. 17 e 35 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; art. 10 d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. l. legge 3 agosto 2009, n. 102; art. 23 d.m. 31 maggio 1999, n. 164; art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212; art. 6, comma 5 bis d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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