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Rimborso del credito e cancellazione della società
Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. V, Sentenza del 26/02/2025, n. 582
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Composizione |
Giordano Domenico (Pres.) – De Rentiis Laura (Rel) – Fazzini Elisa |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 438 RIMBORSI
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Società cancellate dal registro delle imprese - Rimborso dei crediti d'imposta - Condizioni - Inclusione nel bilancio finale di liquidazione - Necessità - Limiti - Art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - D.l. n. 47 del 1992 - Mancata conversione in legge - Clausola di salvezza degli atti compiuti e degli effetti prodotti - Operatività - Esclusione |
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Massima (a cura di Fulvio Baldi) |
In tema di IVA, l'obbligo di includere il credito nel bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992 ai fini del rimborso dei crediti d'imposta in favore delle società cancellate dal registro delle imprese, non è applicabile, non essendo stato convertito il d.l. 1° febbraio 1992, n. 47, di cui il citato d.m. costituisce attuazione, e non potendo trovare applicazione la clausola di salvezza prevista dall'art. 1, comma 2, della legge 24 marzo 1993, n. 75, la quale va riferita esclusivamente agli atti di natura amministrativa, e non anche a quelli normativi, adottati in base al decreto-legge non convertito, nonché agli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza dello stesso e non anche a situazioni non ancora verificatesi in detto periodo.
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Rif. normativi |
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Conformità |
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23678 del 24/09/2019 |
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Anno pubb. |
2025 |
