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È inammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dedurre vizi DEgli avvisi di irrogazione
Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio, Sez. XV, Sentenza del 27/02/2025, n. 1326
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Composizione |
Giuseppe Mazzi (Pres.) – Rosanna Di Gioacchino (Rel) – Luigi Maria Flamini |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 099 MODALITA' DI RISCOSSIONE - IN GENERE |
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Atto tributario - Impugnabilità per soli vizi propri - Configurabilità - Atto precedente notificato e non oggetto di diretta ed autonoma impugnazione - Conseguenze - Inammissibilità dell'impugnazione |
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Massima (a cura di Fulvio Baldi) |
In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma terzo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale riguardante sanzioni tributarie per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di irrogazione delle stesse, già notificati e non opposti nei termini. |
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Rif. normativi |
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Conformità |
Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011 |
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Anno pubb. |
2025 |
