Aprile 2025

Saturday 05 April 2025 09:51

VALIDITA' DELLA NOTIFICAZIONE VIA PEC E ONERE DELLA PROVA DELL'ESISTENZA DI UN PREGIUDIZIO AL DIRITTO DI DIFESA

 

 

 

Validità della notificazione via pec e onere della prova delL’ESISTENZA DI un pregiudizio al diritto di difesa

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3,

Sentenza n. 853 del 10 febbraio 2025

Composizione

Pres. Palillo  Est. Ufilugelli

 

100 IMPUGNAZIONI CIVILI   085 NOTIFICAZIONE

 

Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (In applicazione del principio, la CGT di secondo grado ha rigettato il motivo di appello che invocava l’applicazione dell’art. 3 bis della legge 53/1994, in quanto disposizione riferibile solo alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuati dagli avvocati e procuratori legali).

Rif. normativi

 

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis

 

 

Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5

 

 

Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter

 

 

Legge 17/12/2012 num. 221

 

 

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26

 

 

Conformità

Cass civ., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 

Anno pubb.

2025