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Validità della notificazione via pec e onere della prova delL’ESISTENZA DI un pregiudizio al diritto di difesa
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3, Sentenza n. 853 del 10 febbraio 2025 |
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Composizione |
Pres. Palillo Est. Ufilugelli |
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100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE |
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Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione |
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Massima |
In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (In applicazione del principio, la CGT di secondo grado ha rigettato il motivo di appello che invocava l’applicazione dell’art. 3 bis della legge 53/1994, in quanto disposizione riferibile solo alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuati dagli avvocati e procuratori legali). |
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Rif. normativi |
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Conformità |
Cass civ., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 |
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Anno pubb. |
2025 |
