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Vincolo del giudicato penale assolutorio nel processo tributario: questione di legittimità costituzionale
Ordinanza 10/03/2025, n. 64 - Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, sezione III |
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Composizione |
Alberto Puccinelli, Presidente Cristiano Baldi, Relatore Prospero Cascini, Giudice |
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089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE |
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Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sull’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024
Reato tributario - Assoluzione penale – Giudicato - Processo tributario – Effetti vincolanti – Diritto di difesa - Lesione – Questione di legittimità costituzionale – Non manifesta infondatezza
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Massima |
Non è manifestamente infondata, in relazione all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, il quale, a determinate condizioni, attribuisce effetto vincolante nel processo tributario al giudicato assolutorio penale precludendo al giudice tributario di rivalutare gli stessi fatti materiali, stante l’irragionevole compressione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria, rimasta estranea al processo penale, indipendente dalla facoltà ad essa riservata di costituirsi parte civile.
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Rif. normativi |
art. 21-bis D.lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87/2024 |
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Conformità |
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Anno pubb. |
2025 |
