Aprile 2025

Wednesday 07 January 2026 09:35

GIUDICATO PENALE FAVOREVOLE E AUTOTUTELA

 

 

ACCERTAMENTO – PROCEDIMENTO – AUTOTUTELA - INTERESSE GENERALE ALLA REVISIONE DELL’ATTO – NECESSITA’ – GIUDICATO PENALE FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE - INSUFFICIENZA

 

Il giudicato penale di assoluzione, sopravvenuto ad un atto impositivo già oggetto di definitiva convalida con sentenza irrevocabile del giudice tributario, non impone all’amministrazione fiscale di rivedere la propria determinazione.

 

La Corte di Cassazione ha escluso ogni obbligo automatico di procedere, in autotutela, alla revoca del provvedimento impositivo già definitivamente convalidato dal giudice tributario nel caso di sopravvenuto giudicato penale favorevole al contribuente.

La Cassazione ha infatti ricordato che l’autotutela, pur doverosa a fronte di atti illegittimi, presenta profili di discrezionalità, ancorati in particolare alla valutazione di sussistenza di un interesse generale alla revisione dell’atto.

Più specificamente, gli interessi oggetto di bilanciamento nel procedimento di autotutela sono rappresentati dall’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi che, in ipotesi di versamenti indebiti da parte del contribuente, coincide con l’interesse del contribuente ad essere assoggettato alla sola giusta imposizione; nonché dall’interesse alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici, rilevante in particolare ove sia decorso un ampio lasso di tempo dal consolidamento dell’atto e/o siano intervenute decisioni definitive del giudice tributario favorevoli all’amministrazione.

Il giudicato favorevole, come limite all’autotutela, era sancito dall’art. 2 co. 2 del D.M. 10 febbraio 1997 n. 37 ed è riproposto dall’art. 10 quater co. 2 della l. n. 212 del 27 luglio 2000, introdotto dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, art. 1, let. m).

La decisione ribadisce principi già espressi da Cass., SU, 21 novembre 2024, n. 30051 che, disegnando l’istituto in termini sistematici, ha evidenziato come l’autotutela può esercitarsi sia per ragioni di forma che per ragioni di sostanza ed estrinsecarsi sia in bonam partem per il contribuente, salvo appunto il limite del giudicato favorevole all’amministrazione, che in malam partem, con il diverso limite del rispetto dei termini di decadenza che caratterizzano l’esercizio dell’attività di accertamento.

Riferimenti Giurisprudenziali

Conformi: Cass., SU, 21 novembre 2024. n. 30051; Cass., sez. V, ord.,  29 luglio 2021, n.21698

Rif. normativi

D.M. 10 febbraio 1997 n. 37, art. 2 co. 2; D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, art. 1, let. m) e art- 10 quater co. 2 l. n. 212 del 27 luglio 2000; artt. 2607, 2909 c.c; art. 654 c.p.

 

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 7979 del 15 gennaio 2025, dep. 26 marzo 2025.

 

 Redattore: Cons. Paola Malanetto