Aprile 2025

Wednesday 07 January 2026 09:36

LEGITTIMAZIONE IMPOSITIVA DI SOCIETA' CONCESSIONARIA E SINDACATO DEL GIUDICE TRIBUTARIO

 

 

 

 

 

PROCESSO TRIBUTARIO – GIURISDIZIONE – SINDACATO DEL GIUDICE TRIBUTARIO – Atti amministrativi prodromici – Disapplicazione.

 

Allorquando il contribuente contesti il regolare conferimento dall’ente impositore alla concessionaria del potere di accertamento o di riscossione, in relazione al prodromico svolgimento della procedura di evidenza pubblica, il giudice tributario, in sede di sindacato incidentale di legittimità, può disapplicare gli atti relativi all’affidamento del predetto servizio, con conseguente annullamento dell’atto impositivo o esattivo per difetto di legittimazione sostanziale della concessionaria.

 

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di appello che aveva respinto il motivo di impugnazione denunciante la carenza di legittimazione sostanziale della concessionaria, sul presupposto – ritenuto erroneo dai giudici di legittimità - che la regolarità della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione da parte dell’ente impositore non fosse in alcun modo sindacabile dal giudice tributario.

Nella pronuncia, la Cassazione ribadisce invece la sussistenza, in capo al giudice tributario, del potere di disapplicare gli atti amministrativi costituenti il presupposto dell’imposizione, anche se non a contenuto normativo o generale, mediante il sindacato incidentale dell’illegittimità (addotta dal contribuente) della ingiunzione di pagamento nella quale esita il prodromico procedimento amministrativo di affidamento del servizio. Tale prerogativa del giudice tributario è infatti espressione di un principio generale dell'ordinamento, cristallizzato dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Riferimenti Giurisprudenziali

Conformi: Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25935 del 02/10/2024

Rif. normativi

L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 5; D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5.

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 7493 del 22 gennaio 2025, dep. 20 marzo 2025.

 

Redattore: Cons. Alessandro NAPOLI