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La Corte EDU si pronuncia su accessi, ispezioni e verifiche, esame, copia e sequestro di documenti contabili, libri sociali, fatture e altri documenti rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale.
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TRIBUTI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Verifica fiscale - accessi, ispezioni o verifiche eseguite nei locali destinati all'esercizio di attività professionali o commerciali – violazione art. 8 della CEDU - Sussistenza.
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in tema di accesso, ispezioni e verifiche fiscali, la Corte dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che il quadro normativo interno viola l’articolo 8 della CEDU, avendo conferito alle autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato, senza fornire, di contro, adeguate garanzie procedurali, giurisdizionali o giustiziali al contribuente, anche tenuto conto dell’assenza o insufficienza dei rimedi giurisdizionali offerti dall’ordinamento interno. La Corte ha anche ritenuto che le carenze individuate siano tali da dar luogo a ulteriori ricorsi giustificati in futuro e che la violazione dell'articolo 8 constatata nel caso di specie ha un carattere sistemico, sicchè l’Italia deve allineare la propria legislazione indicando le circostanze e le condizioni per l’esercizio del potere e prevedendo un controllo giurisdizionale effettivo.
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La CEDU ha affermato che la disciplina di autorizzazione alle ispezioni e verifiche nei locali destinati all'esercizio di attività professionali o commerciali, di cui gli artt. 52, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, con richiesta di produrre documenti contabili, libri sociali, fatture e altri documenti ai fini dell'accertamento fiscale, costituisce un'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto del loro "domicilio" e della loro "corrispondenza" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione; ingerenza che, seppure non ha la stessa gravità e grado di quanto avviene normalmente nelle operazioni di perquisizione e sequestro effettuate ai sensi del diritto penale, giustifica comunque un quadro di garanzie che delimiti la discrezionalità di esercizio del potere da parte dell’amministrazione finanziaria. Pertanto, la mancanza in materia fiscale di un'autorizzazione giudiziaria preventiva deve essere compensata da altre garanzie efficaci e adeguate contro gli abusi, come una procedura di reclamo soggetta a controllo giurisdizionale e la previsione di condizioni legittimanti stante la giurisprudenza di legittimità che ritiene che i provvedimenti non necessitino di alcuna motivazione. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16424 del 21 novembre 2002; Corte di Cassazione, sentenze n. 26829 del 18 dicembre 2014, e n. 28563 del 6 novembre 2019
Corte EDU Société Colas Est e a. c. Francia, n. 37971/97, § 41, CEDU 2002- III; Vinci Construction e GTM Génie Civil et Services c. Francia, nn. 63629/10 e 60567/10, § 63, 2 aprile 2015; Bernh Larsen Holding AS e a., cit., §§ 104-05 v. Rustamkhanli v. Azerbaigian, n. 24460/16,
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Rif. normativi |
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 1 Legge 27/07/2000 num. 212
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Dati sentenza |
Corte EDU, CASO DI ITALGOMME PNEUMATICI S.R.L. E ALTRI c. ITALIA (Ricorsi n. 36617/18 e altri 12
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Redattore: Cons. Luca Varrone
