Aprile 2025

Monday 14 April 2025 07:54

NOTIFICA A MEZZO PEC A INDIRIZZO NON VALIDO O INATTIVO

 

 

 

Notifica a mezzo PEC a indirizzo non valido o inattivo

 

 

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE TRAMITE PEC – INDIRIZZO NON VALIDO O INATTIVO – Formalità - Individuazione

 

In caso di notifica a mezzo PEC ad un indirizzo che risulti non valido o inattivo non va effettuato il secondo invio dell’atto tramite PEC decorsi almeno sette giorni dalla prima notifica

 

La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di notifica ex art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 tramite PEC al contribuente, il cui indirizzo risulti non valido o inattivo, non deve essere eseguito un secondo invio tramite PEC dell’atto decorsi almeno sette giorni dal primo.

La Corte ha infatti evidenziato la differenza tra l’ipotesi di notificazione tramite PEC a casella satura e quella di notifica con lo stesso mezzo ad indirizzo non valido o inattivo. Soltanto nella prima (casella PEC satura), oltre alle formalità di notificazione prescritte dal citato art. 60, va effettuato il secondo invio, che non è invece previsto nella seconda (indirizzo non valido o inattivo).

I giudici di legittimità hanno, in conseguenza, formulato il seguente principio di diritto: “In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo”

 

 

 

Rif. normativi

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 7

D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 3703 del 22 gennaio 2025, dep. 13 febbraio 2025.

 

 Redattore: Fabio Graziano