Aprile 2025

Monday 07 April 2025 09:39

UTILIZZABILITA' IN SEDE TRIBUTARIA DI DOCUMENTI IRRITUALMENTE ACQUISITI IN SEDE PENALE

 

 

 

 

Utilizzabilità in sede tributaria di documenti irritualmente acquisiti in sede penale

 

 

TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Utilizzazione di elementi indiziari acquisiti irritualmente - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

Ai fini dell’accertamento tributario sono utilizzabili i documenti acquisiti in sede penale mediante assistenza giudiziaria prestata da un Paese straniero (nella specie, la Repubblica di San Marino), che ha vietato l’utilizzo dei medesimi documenti per “fini diversi da quelli indicati nella domanda” di assistenza, atteso che tale limitazione può riguardare soltanto altri eventuali procedimenti penali ma non i procedimenti di accertamento tributario.

 

La Corte di cassazione ha affermato che l’Amministrazione finanziaria può basare l’accertamento tributario sulla documentazione trasmessa – nei termini e agli effetti previsti dall’art. 33, comma terzo, del d.P.R. n. 600/1973 – dall’autorità giudiziaria penale, che l’ha previamente acquisita grazie all’assistenza giudiziaria di un Paese straniero, pur se quest’ultimo ha posto limiti all’utilizzo dei detti documenti. La Cassazione ha sottolineato che eventuali limitazioni apposte all’utilizzo degli atti acquisiti tramite rogatoria non si estendono al processo tributario, in quanto quest’ultimo, diversamente dal processo penale, ha natura amministrativo - contenziosa e mira non già all’accertamento della responsabilità penale, ma a quello del debito d’imposta, tant’è che le informazioni illecitamente acquisite in sede penale sono valutabili dal giudice tributario quali elementi indiziari che possono concorrere a formare il suo convincimento. Da ciò consegue che il fatto che il Paese straniero (nella fattispecie, la Repubblica di San Marino - che ha prestato assistenza abbia vietato l’utilizzo dei documenti in questione «per fini diversi da quelli indicati nella domanda» di assistenza implica che tali documenti non possono confluire in un altro procedimento penale, ma non ne preclude l’utilizzabilità nel procedimento e nel processo tributario, nel quale non vengono a rilievo libertà fondamentali. Una tale interpretazione è peraltro avvalorata, nella vicenda in esame, anche dalla formulazione della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

Riferimenti Giurisprudenziali

Conformi: Cass. n. 8605/2015; Cass. n. 13121/2012; Cass. n. 25473/2022; Cass. n. 11162/2021; Cass. n. 31085/2019; Cass. n. 24923/2021; Cass. n. 20358/2020; Cass. n. 31779/2019; Cass. n. 959/2018

 

Rif. normativi

D.P.R. n. 600/1973, artt. 33, comma terzo, e 37, comma primo;

Convenzione italo-sammarinese dell’8 novembre 1990 in materia di riciclaggio e Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato fra Italia e San Marino

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Sentenza n.  8452 del 19 marzo 2025, dep. 31 marzo 2025.

Redattore: Cons. Francesco Antonino Cancilla