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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE |
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Conciliazione giudiziale - Accordo transattivo tra Agenzia e contribuente – Successivo atto di contestazione di sanzioni – Illegittimità – Sussistenza. |
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Massima |
In tema di riscossione tributaria e di definizione concordata della pretesa fiscale, l’accordo conciliativo intervenuto tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, ai sensi degli artt. 48 e ss. del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (oggi artt. 48 e ss. del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come confluiti nel d.lgs. 31 dicembre 2023, n. 220), avendo carattere novativo e satisfattivo dell’intero rapporto controverso, assorbe ed esaurisce ogni pretesa impositiva e sanzionatoria connessa ai fatti oggetto della definizione, precludendo all’Amministrazione finanziaria l’esercizio di ulteriori poteri accertativi o sanzionatori fondati su circostanze già conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza al momento della conclusione dell’accordo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il successivo atto di contestazione delle sanzioni per indebita compensazione di crediti tributari in presenza di ruoli scaduti di importo superiore ai limiti di legge, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, qualora – come nella fattispecie esaminata – la relativa violazione sia già nota all’Ufficio, ovvero desumibile dagli elementi acquisiti agli atti, risultando altrimenti vulnerati i principi di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, sanciti dagli artt. 10 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e 97 Cost.). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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