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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA |
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Atto impositivo – Destinatario temporaneamente irreperibile - Notifica tramite servizio postale – Produzione in giudizio della C.A.D. – Necessità – Sussistenza. |
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Massima |
In tema di notificazione degli atti impositivi a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché dell’art. 8 della l. 20 novembre 1982, n. 890, qualora il plico non venga consegnato al destinatario per rifiuto di riceverlo, per temporanea assenza dello stesso ovvero per assenza, incapacità o inidoneità delle persone legittimate alla ricezione, il perfezionamento del procedimento notificatorio può essere dimostrato dal notificante esclusivamente mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), non essendo sufficiente la mera prova della spedizione della raccomandata informativa. Ne consegue che, in difetto della produzione dell’avviso di ricevimento della C.A.D., la notificazione deve ritenersi nulla, con conseguente invalidità degli atti successivamente adottati sulla base della medesima. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato la nullità della notificazione della comunicazione di revoca dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall’art. 62-ter della l.r. Valle d’Aosta 27 maggio 2008, n. 9, e del conseguente avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente inadempiente, per mancata prova della ricezione della comunicazione di avvenuto deposito della raccomandata informativa). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Difformi |
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Anno pubb. |
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