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Composizione |
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79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 176 DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE |
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Imposta di registro – Rimborso dell’imposta indebitamente versata – Azione restitutoria del contribuente – Termine di decadenza – Applicabilità del termine triennale – Art. 77 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Irrilevanza della causa dell’indebito versamento – Errore materiale nel sistema di pagamento – Esclusione della prescrizione ordinaria decennale. |
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Massima |
In tema di imposta di registro, l’azione di rimborso della maggiore imposta versata dal contribuente è assoggettata, in ogni ipotesi di indebito pagamento, al termine di decadenza triennale previsto dall’art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale costituisce disciplina speciale ed esclusiva della pretesa restitutoria in materia di registro, indipendentemente dalla causa che abbia determinato la non debenza del tributo. Ne consegue che anche quando il versamento eccedente derivi da un errore materiale verificatosi nelle operazioni di pagamento o nei meccanismi informatici di addebito collegati all’Amministrazione finanziaria, resta inapplicabile il termine ordinario di prescrizione decennale dell’azione di ripetizione dell’indebito di cui all’art. 2946 c.c., trovando applicazione il suddetto termine decadenziale triennale decorrente dal giorno del pagamento. |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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