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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE |
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Crediti di imposta per ricerca e sviluppo – Costi di personale – Attività svolta difforme da quella dichiarata – Inesistenza del credito – Azione di accertamento fiscale - Termine di decadenza ex art. 27, comma 16, d.lgs. n. 185 del 2008 -– Otto anni – Applicabilità. |
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Massima |
In tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 2014, n. 9, nonché dell’art. 13, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, come modificato dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, il credito deve qualificarsi inesistente, e non semplicemente non spettante, qualora l’Amministrazione finanziaria accerti che il personale indicato dal contribuente come impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, i cui costi sono stati assunti a base dell’agevolazione, abbia in realtà svolto attività diverse da quelle agevolabili, difettando in tal caso un presupposto costitutivo essenziale del beneficio fiscale. Ne consegue che l’Ufficio può esercitare il potere di recupero entro il termine decadenziale di otto anni previsto dall’art. 27, commi 16 e 17, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, trattandosi di credito radicalmente privo del presupposto sostanziale che ne legittima la fruizione e, pertanto, non riconducibile alla categoria del credito meramente non spettante. |
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Rif. Normativi |
- D.M. 27/05/2015, art. 8, comma 2 - L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 280 - D.L. 29/11/2008 n. 185, art. 27, comma 16 - L. 28/01/2009, n. 2 |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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