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Composizione |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - |
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IMIS - Imposta immobiliare semplice - Determinazione della base imponibile - Qualificazione urbanistica dell’area come edificabile - Valore venale in concreto – Rilevanza. |
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Massima |
In tema di IMIS (Imposta immobiliare semplice della Provincia autonoma di Trento), ai sensi della l. prov. Trento 30 dicembre 2014, n. 14, le aree estrattive concorrono alla formazione della base imponibile ove siano qualificabili come aree edificabili, ancorché l’edificabilità risulti limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali all’attività di cava; la determinazione dell’imposta deve, tuttavia, avvenire sulla base del valore venale in comune commercio del bene al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, con conseguente esclusione dalla base imponibile delle porzioni di terreno che, per le loro caratteristiche oggettive e per la stabile destinazione impressa, risultino prive di autonoma capacità economica e di valore di mercato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l’accertamento che aveva assunto indistintamente un valore unitario per aree aventi differente attitudine economica, dovendosi escludere dall’imposizione, in particolare, le superfici stabilmente destinate a presidio di sicurezza contro il rischio di distacco della parete rocciosa ovvero permanentemente occupate da accumuli di limo derivanti dall’attività estrattiva, in quanto beni non suscettibili di scambio e, pertanto, privi di valore venale rilevante ai fini dell’imposta). |
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Rif. Normativi |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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