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Composizione |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 152 CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE |
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Intimazione di pagamento - Motivazione - Onere dell’amministrazione finanziaria di dettagliare il calcolo degli interessi - Necessità - Esclusione.
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Massima |
In tema di riscossione, l’intimazione di pagamento emessa ai sensi dell’art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ove sia preceduta dalla regolare notificazione di cartelle di pagamento non impugnate e divenute definitive, soddisfa l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dagli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche mediante il mero richiamo agli atti presupposti quanto all’indicazione degli interessi maturati, essendo questi ultimi determinati secondo criteri normativamente predeterminati. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria non è tenuta ad allegare il calcolo analitico degli interessi, purché l’intimazione consenta al contribuente di individuare con certezza le partite creditorie azionate, le cartelle presupposte e l’importo complessivamente richiesto, assolvendo così alla funzione di preavviso dell’esecuzione forzata e garantendo l’effettivo esercizio del diritto di difesa.
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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