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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE |
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Accertamento parziale - Finalità - Prova presuntiva - Sufficienza - Attività valutativa - Ammissibilità.
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Massima |
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’accertamento parziale disciplinato dall’art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 costituisce uno strumento procedimentale volto alla celere emersione e tassazione di componenti imponibili non dichiarati e non integra un autonomo metodo di accertamento, sicché il relativo avviso può essere legittimamente emesso anche nei confronti di un contribuente munito di contabilità formalmente regolare. Ne consegue che l’Ufficio, nell’esercizio dei poteri accertativi di cui agli artt. 39 e 41-bis del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, può fondare la ripresa fiscale anche sugli esiti di verifiche complesse e su presunzioni semplici purché assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ., senza che sia necessaria una prova diretta o certa del maggior reddito accertato. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non è nemmeno precluso all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di un’attività valutativa e inferenziale, purché essa sia adeguatamente motivata ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e rimanga circoscritta a specifici componenti positivi o negativi di reddito, coerentemente con la natura parziale dell’accertamento). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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