MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 13 July 2026 10:15

DIVIDENDI ESTERI E CREDITO D' IMPOSTA: RICONOSCIBILE LO SCOMPUTO ANCHE IN PRESENZA DI RITENUTA OBBLIGATORIA IN ITALIA

 

 

 

  • Sentenza del 05/05/2026, dep. l’11/05/2026, n. 1013/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sez. 9

Composizione

  • Pres. Locatelli
  • Rel. Latti

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

 

Redditi di capitale di fonte estera - Tassazione in Italia - Deduzione delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo - Ammissibilità.

 

Massima

In tema di redditi di capitale di fonte estera, ai fini del riconoscimento del credito per le imposte assolte all’estero ai sensi dell’art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in combinato disposto con gli artt. 3, 23 e 67 del medesimo testo normativo e nel rispetto dei principi convenzionali di eliminazione della doppia imposizione internazionale, l’imposta sul reddito definitivamente corrisposta all’estero da una persona fisica residente in Italia, titolare di una partecipazione non qualificata in una partnership di diritto straniero, è detraibile dall’imposizione italiana anche quando i relativi proventi siano assoggettati in Italia a ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora tale modalità impositiva operi obbligatoriamente per legge e non per effetto di una scelta del contribuente, al quale sia preclusa l’opzione per il regime della tassazione ordinaria. Ne consegue che, in assenza di una libera opzione per il prelievo sostitutivo, il meccanismo della ritenuta non può determinare la perdita del diritto all’eliminazione della doppia imposizione giuridica internazionale, dovendosi scomputare dall’imposta dovuta in Italia le imposte definitivamente versate nello Stato estero sui medesimi redditi. (Nella specie, la Corte ha affermato che sui dividendi distribuiti da una società svizzera a una persona fisica residente in Italia, già assoggettati a imposizione definitiva in Svizzera, la ritenuta del 26 per cento applicata in Italia doveva essere determinata tenendo conto, mediante detrazione, delle imposte assolte a titolo definitivo nello Stato estero, onde evitare una duplicazione del prelievo incompatibile con la funzione dell’art. 165 TUIR e con i principi convenzionali in materia di doppia imposizione internazionale).

Rif. Normativi

 

  • d.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 27
  • L. 23/12/1978, n. 943, art. 24

Conformi

  • Cass. civ., sez. 5, n. 25698 del 01/09/2022

Anno pubb.

  • 2026