MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Monday 13 July 2026 10:16

PRO-RATA IVA E ATTIVITA' PROPRIA DELL' IMPRESA: LA MARGINALITA' DEI RICAVI E L' ASSENZA DI CONTABILITA' SEPARATA ESCLUDONO LE OPERAZIONI ESENTI DAL CALCOLO DELLA DETRAZIONE

 

 

 

  • Sentenza del 10/06/2026, dep. il 16/06/2026, n. 607/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, Sez. 3

Composizione

  • Pres. Caprioglio
  • Rel. Collu

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 414 DETRAZIONI

 

IVA - Detrazione - Pro rata - Attività propria – Criteri – Contabilità distinta – Ammontare dei ricavi.

 

Massima

In tema di IVA, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione mediante il meccanismo del pro-rata di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione di un'operazione esente tra quelle riconducibili all'attività propria dell'impresa richiede una verifica sostanziale dell'effettivo rilievo dell'attività svolta, assumendo particolare rilevanza, quali indici sintomatici, l'esistenza di una contabilità separata e l'incidenza economica dell'attività medesima, desumibile dall'ammontare dei ricavi conseguiti. Ne consegue che i proventi derivanti da operazioni esenti non possono concorrere al calcolo del pro-rata quando risultino meramente marginali, occasionali o accessori rispetto all'attività caratteristica del contribuente e siano privi di autonoma organizzazione contabile, non essendo in tal caso riconducibili all'attività propria dell'impresa; con conseguente esclusione delle relative operazioni dal denominatore della percentuale di detrazione. (Nella specie, la Corte ha escluso dal calcolo del pro-rata i ricavi derivanti dall'attività di intermediazione assicurativa, in ragione della loro esiguità e dell'assenza di una contabilità separata, ritenendoli estranei all'attività propria della società contribuente).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 19 bis

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 5, n. 5683 del 12/03/2026

Anno pubb.

  • 2026