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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 414 DETRAZIONI |
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IVA - Detrazione - Pro rata - Attività propria – Criteri – Contabilità distinta – Ammontare dei ricavi.
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Massima |
In tema di IVA, ai fini della determinazione della percentuale di detrazione mediante il meccanismo del pro-rata di cui agli artt. 19, comma 5, e 19-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'inclusione di un'operazione esente tra quelle riconducibili all'attività propria dell'impresa richiede una verifica sostanziale dell'effettivo rilievo dell'attività svolta, assumendo particolare rilevanza, quali indici sintomatici, l'esistenza di una contabilità separata e l'incidenza economica dell'attività medesima, desumibile dall'ammontare dei ricavi conseguiti. Ne consegue che i proventi derivanti da operazioni esenti non possono concorrere al calcolo del pro-rata quando risultino meramente marginali, occasionali o accessori rispetto all'attività caratteristica del contribuente e siano privi di autonoma organizzazione contabile, non essendo in tal caso riconducibili all'attività propria dell'impresa; con conseguente esclusione delle relative operazioni dal denominatore della percentuale di detrazione. (Nella specie, la Corte ha escluso dal calcolo del pro-rata i ricavi derivanti dall'attività di intermediazione assicurativa, in ragione della loro esiguità e dell'assenza di una contabilità separata, ritenendoli estranei all'attività propria della società contribuente). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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