MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Thursday 09 July 2026 12:36

IL REGIME PREVISTO PER LE SOCIETA' DI COMODO PUO' ESSERE NEUTRALIZZATO DAL CONTRIBUENTE CON LA PROVA DI FATTI OGGETTIVI CHE ABBIANO IMPEDITO IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI OPERATIVITA'

 

 

Sentenza del giorno 6 giugno 2025, n. 19 del 2026  (dep. 14/01/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

 

Composizione

Atzeni Manfredo (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Latti Franco (Giudice)

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI  -  370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

 

Tributi erariali – Accertamenti - Società di comodo – Test di operatività –Oggettive situazione di carattere straordinario – Sussistenza – Onere della prova – Individuazione

Massima

La presunzione relativa di non operatività, di cui all'art. 30 della Legge n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente soltanto attraverso la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà, di carattere straordinario e da valutarsi in relazione alle effettive condizioni del mercato, che abbiano reso impossibile conseguire il reddito presunto. (In motivazione la Corte ha affermato che gli elementi provati dal contribuente devono lasciare desumere l’erroneità dell’esito del test di operatività in considerazione della presenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale).

Rif. normativi

Art. 30, Legge 23/12/1994 n. 724

Art. 2, Decreto Legge 13/08/2011, n. 138,  convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148

Art. 2697 c.c.

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 23/11/2021 n. 36365

Anno pubb.

2026