MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Thursday 09 July 2026 12:31

RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL DEBITORE AL PIGNORAMENTO ESATTORIALE CONTENENTE PLURIME DOMANDE

 

 

Sentenza del giorno 14 gennaio 2026, n. 343 del 2026  (dep. 16/01/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. XII

 

Composizione

Porracciolo Antonino Liberto (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Conte Mario (Giudice)

 

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE  -  013 PIGNORAMENTO

 

Riscossione coattiva - Esecuzione forzata tributaria - Pignoramento - Riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario - Distinzione – Presenza di pluralità di domande – Difetto di giurisdizione

 

Massima

Nel caso in cui l'opposizione del contribuente avverso l'atto di pignoramento contenga un cumulo di domande avvinte da un nesso di subordinazione, la cui cognizione sia astrattamente demandata a giurisdizioni diverse (quella ordinaria e quella tributaria), il riparto va regolato con riferimento a tutte le domande, senza sciogliere il nesso di subordinazione invocato dalla parte. (In motivazione la Corte ha affermato che va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario, se la prima domanda, avente carattere pregiudiziale in quanto idonea a definire integralmente il giudizio, riguarda vizi propri del pignoramento, la cui cognizione spetta al giudice ordinario, sicchè il giudice tributario non può trattenere la causa per decidere sulla domanda subordinata riguardante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell’avviso di accertamento presupposti al pignoramento).

Rif. normativi

Art. 2, comma 21, Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546

Art. 19, Decreto Legislativo 31/12/1992 n. 546

Art. 57,  DPR 29/09/1973 n. 602

 Art. 49, DPR 29/09/1973 n. 602

Art. 617 c.p.c.

Conformità

SS.UU., Ordinanza del 14/04/2020, n. 7822

Cass., Sez. 5, Sentenza del 28/11/2019, n. 31090

Anno pubb.

2026