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Sentenza del giorno 14 gennaio 2026 n. 339 del 2026 (dep. 16/01/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. XII
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Composizione |
Porracciolo Antonino Liberto (Presidente) Mogavero Nicola (Relatore) Conte Mario (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 343 NUOVI MOTIVI E NUOVE ECCEZIONI - IN GENERE |
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Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Oggetto del giudizio - Motivi di contestazione nel ricorso introduttivo - Motivi aggiunti - Presupposti - Fondamento |
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Massima |
Per la natura impugnatoria del processo tributario, il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, la cui ammissibilità è consentita esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti prima ad opera delle altre parti o per ordine del giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento – a fronte dell'originaria deduzione della loro omessa notifica – introducono eccezioni nuove che possono farsi valere solo con la proposizione di motivi aggiunti). |
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Rif. normativi |
Art. 24, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546 |
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Conformità |
Cass., sez. 5, Ordinanza del 05/09/2024, n. 23856 |
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Anno pubb. |
2026 |
