MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Thursday 09 July 2026 12:31

LA DEDUZIONE DELL' OMESSA NOTIFICA DELL' ATTO IMPUGNATO NON PUO' FAR RITENERE ACQUISITO AL THEMA DECIDENDUM L' ESAME DI QUALUNQUE VIZIO DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO

 

 

Sentenza del giorno 14 gennaio 2026 n. 339 del 2026  (dep. 16/01/2026) - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, sez. XII

 

Composizione

Porracciolo Antonino Liberto (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Conte Mario (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Contenzioso tributario – Thema decidendum - Eccezione di invalidità della notifica - Riferimento a qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.

Massima

Per la struttura impugnatoria del processo tributario, la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione e, poiché le forme di invalidità dell'atto tributario e del procedimento notificatorio si riferiscono innanzitutto all’annullabilità, la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che l’onere di allegazione dei fatti a fondamento della denunciata illegittimità ricade esclusivamente sulla parte ricorrente).

Rif. normativi

Art. 18, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546     

Art. 24, Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546

Conformità

Cass., sez. V, sentenza 26 agosto 2024, n. 23070

Anno pubb.

2026