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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18^, sentenza del giorno 22/04/2026, pubblicata in data 29/04/2026, n. 2582 |
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Composizione |
Coletta Giuseppe (Presidente) –– Guadagni Luigi (Relatore) – Silipo Francesco (Giudice) |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 |
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Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) - Presupposto della “autonoma organizzazione” - Ricorrenza - Condizioni – Fattispecie
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Massima |
In tema di IRAP, ai fini della sussistenza del relativo presupposto impositivo, il requisito dell'autonoma organizzazione per le professioni liberali sussiste in presenza di una capacità produttiva impersonale ed aggiuntiva rispetto alla mera attività intellettuale svolta dal professionista, derivante dal coordinamento di fattori che, considerati su di un piano non solo quantitativo ma anche qualitativo e valutati nel loro complesso e non in modo isolato o atomistico, sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto ad essa.
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Rif. normativi |
artt. 2, comma 1, e 3, comma 2 lett. c), d. lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; art. 2697 c.c. |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 5 agosto 2025, n. 22608; Cass. civ., sez. V, 9 marzo 2025, n. 6212; Cass. civ., sez. un., 10 maggio 2016, n. 9451 |
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Anno pubb. |
2026 |
