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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 17^, sentenza del giorno 21/01/2026, pubblicata in data 15/04/2026, n. 2332 |
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Composizione |
Sessa Sabato (Presidente) –– Frettoni Francesco (Relatore) – Basile Fausto (Giudice) |
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154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA |
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Cartella di pagamento - Notifica ex art. 25 d.p.r. n. 602 del 1973 al cedente del ramo di azienda - Notifica anche nei confronti del cessionario - Necessità - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
In tema di esazione delle imposte, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata al cedente del ramo di azienda, ai fini della prosecuzione della riscossione contro il cessionario non è necessaria un’ulteriore notifica nei suoi confronti, dal momento che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede in via alternativa la notifica al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede, costituendo l'obbligo del cedente - soggetto passivo del tributo - elemento costitutivo di quello del cessionario, il quale risponde in via sussidiaria, con la conseguenza che è rispetto al cedente che va accertato il tributo. |
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Rif. normativi |
art.25 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. trib., 13 giugno 2025, n. 15862; Cass. civ., sez. trib., 10 agosto 2022, n. 24582; Cass. civ., sez. trib., 16 maggio 2024, n. 13619; Cass., sez. un., 16 dicembre 2020, n.28709 |
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Anno pubb. |
2026 |
Wednesday 01 July 2026 14:04
CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA E NOTIFICHE A CEDENTE E CESSIONARIO
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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