MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 01 July 2026 13:54

IMPOSTA DI REGISTRO: VA CONSIDERATA VENDITA LA DIVISIONE CON ASSEGNAZIONE DI BENI ECCEDENTI IL VALORE DELLA QUOTA SULLA MASSA COMUNE

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3^, sentenza del giorno 26/03/2026, pubblicata in data 30/03/2026, n. 1945

Composizione

Giorgi Maria Silvia (Presidente) –– Vivarelli Maria Grazie (Relatore) - Giorgianni Giovanni (Giudice)

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)   123 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

 

IMPOSTE E TASSE - Art. 34 D.P.R. 131/1986 - Divisione con assegnazione ad un condividente di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune - Imposta applicabile per l’eccedenza di valore - Imposta dovuta per la compravendita a prescindere dall’effettiva corresponsione del conguaglio - Ragioni

Massima

In tema di imposta di registro, l'eccedenza derivante al condividente dall’assegnazione ad esso di beni di valore superiore a quello spettantegli sulla massa comune è considerata, per effetto della presunzione assoluta iuris et de iure di cui all’art. 34 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla stregua di una compravendita, senza che rilevi l'assunzione a conguaglio, da parte sua, di un'obbligazione pecuniaria, in favore degli altri condividenti, di ammontare corrispondente con funzione compensativa, atteso che la mutevole funzione delle pattuizioni intercorse al riguardo tra i condividenti è neutralizzata dalla predeterminazione normativa dell'unicità di trattamento tributario.

Rif. normativi

art. 34 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 11 giugno 2025, n. 15543; Cass. civ., sez. trib., 1° marzo 2023, n. 6142; Cass. civ. sez. trib., 1° dicembre 2020, n. 27409

Anno pubb.

2026