MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 01 July 2026 13:28

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI E DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3^, sentenza del giorno 26/03/2026, pubblicata in data 30/03/2026, n. 1938

Composizione

Giorgi Maria Silvia (Presidente) –– Vivarelli Maria Grazia (Relatore) - Giorgianni Giovanni (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)

 

Accertamento - Motivazione – Atto impositivo – Contenuto necessario della motivazione in relazione ai presupposti di imposta – Diritto di difesa del contribuente

Massima

In tema di motivazione dell’atto impositivo, il fine di salvaguardia del diritto di difesa del contribuente è da considerarsi essenziale, in quanto la motivazione dell’atto delimita l’ambito delle ragioni deducibili dall’Amministrazione nella successiva fase processuale contenziosa, nella quale il contribuente, nell’esercizio di tale diritto, può chiedere la verifica dell’effettiva correttezza della pretesa enunciata nell’atto.

Rif. normativi

art. 7 l. 27 luglio 2000 n. 212

Conformità

Cass., civ., sez. trib., 20 dicembre 2025; Cass. civ., sez. V, 6 marzo 2025; Cass. civ., sez. V, 20 novembre 2024, n. 29845;

Anno pubb.

2026