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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
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Irpef – Imposte pagate all’estero – Credito di imposta – Convenzione contro le doppie imposizioni – Maggior favore – Prevalenza sulla disciplina nazionale. |
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Massima |
In tema di credito per le imposte pagate all’estero, ai sensi dell’art. 165 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il limite convenzionale previsto dall’art. 165, comma 10, trova applicazione esclusivamente quando la convenzione contro le doppie imposizioni contenga una specifica e ulteriore restrizione all’ammontare del credito d’imposta riconoscibile nello Stato di residenza; ne consegue che, in assenza di una siffatta limitazione, prevale la disciplina convenzionale di cui agli artt. 75 e 169 del TUIR e all’art. 117 Cost., restando operante il solo limite ordinario che commisura la detrazione alla quota dell’imposta italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito complessivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integralmente applicabile l’art. 24 della Convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 18 giugno 1982, n. 387, rilevando che tale disposizione non introduce alcuna limitazione specifica all’ammontare del credito d’imposta detraibile in Italia per i redditi assoggettati a imposizione in Argentina, salvo il limite generale della quota di imposta italiana afferente al reddito estero). |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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Wednesday 01 July 2026 07:35
CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI IN ARGENTINA E LIMITI CONVENZIONALI ALLA DETRAZIONE: PREVALENZA DELLA DISCIPLINA PATTIZIA SULL'ART. 165, COMMA 10, TUIR
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MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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