MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO

Wednesday 01 July 2026 07:12

LA MANCANZA DEL VISTO DI CONFORMITA' SULLA DICHIARAZIONE NON IMPEDISCE LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

 

  • Sentenza del 23/02/2026, dep. il 03/06/2026, n. 153/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia, Sez. 1

Composizione

  • Pres. Bracco
  • Rel. Tropini

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) -

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI

 

Credito IVA in compensazione – Mancanza del visto di conformità sulla dichiarazione – Disconoscimento del credito – Illegittimità.

Massima

In tema di credito IVA e compensazione orizzontale, ai sensi degli artt. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 10 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, nonché degli artt. 8, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è illegittimo l’atto di recupero del credito IVA utilizzato in compensazione fondato esclusivamente sulla mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione IVA, ove sia accertata l’effettiva esistenza del credito e la spettanza sostanziale del diritto alla compensazione, poiché tale omissione integra una violazione di carattere meramente formale, inidonea a determinare la decadenza dal beneficio o il disconoscimento del credito, in assenza di pregiudizio all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, in conformità ai principi di collaborazione, buona fede, tutela dell’affidamento e proporzionalità che regolano i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Rif. Normativi

  • D.L. 01/07/2009, n. 78 art. 10
  • L. 03/08/2009, n. 102
  • D.P.R. 26/10/1972, art. 38-bis

Conformi

  • Cass. civ., sez. 5, n. 19786 del 17/07/2025
  • Cass. civ., sez. 5, n. 7154 del 17/03/2025

Anno pubb.

  • 2026