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Composizione |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA – RIMBORSI |
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Credito IVA in compensazione – Mancanza del visto di conformità sulla dichiarazione – Disconoscimento del credito – Illegittimità. |
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Massima |
In tema di credito IVA e compensazione orizzontale, ai sensi degli artt. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, 10 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. con modif. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, nonché degli artt. 8, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è illegittimo l’atto di recupero del credito IVA utilizzato in compensazione fondato esclusivamente sulla mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione IVA, ove sia accertata l’effettiva esistenza del credito e la spettanza sostanziale del diritto alla compensazione, poiché tale omissione integra una violazione di carattere meramente formale, inidonea a determinare la decadenza dal beneficio o il disconoscimento del credito, in assenza di pregiudizio all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, in conformità ai principi di collaborazione, buona fede, tutela dell’affidamento e proporzionalità che regolano i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria. |
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Rif. Normativi |
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Conformi |
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Anno pubb. |
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Wednesday 01 July 2026 07:12
LA MANCANZA DEL VISTO DI CONFORMITA' SULLA DICHIARAZIONE NON IMPEDISCE LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
Pubblicato in
MASSIMARIO TRIBUTARIO DI MERITO
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